COMUNICAZIONE PER LA RICEZIONE DEL 730-4
I sostituti d’imposta devono ricevere per via telematica i dati dei 730-4
Con provvedimento direttoriale del 2.02.2012, l’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello “Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod. 730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate”, con le relative istruzioni e le specifiche tecniche per la trasmissione. Dal 2012 tutti i sostituti d’imposta (ad eccezione dei “grandi sostituti”) hanno l’obbligo di ricevere in via telematica i dati relativi ai modelli 730-4 dei propri dipendenti.
Pertanto, il modello deve essere utilizzato dai sostituti d’imposta per comunicare, entro il 31.03.2012, l’indirizzo presso cui ricevere i risultati contabili finali delle dichiarazioni dei redditi e l’intermediario prescelto tra i soggetti incaricati alla trasmissione telematica. L’invio può essere effettuato direttamente dagli interessati o tramite intermediari autorizzati. I sostituti d’imposta che, nel 2011, hanno già ricevuto i modelli 730-4 in via telematica dall’Agenzia delle Entrate, non devono inviare alcuna comunicazione se i dati forniti non hanno subito variazioni.
Nuova modalità di comunicazione dei risultati del 730
Sulla base della nuova procedura:
- i CAF-dipendenti e i professionisti abilitati che hanno elaborato i modelli 730 non devono più inviare i modelli 730-4 direttamente al sostituto d’imposta, ma all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, unitamente ai modelli 730 elaborati;
- l’Agenzia delle Entrate provvede a trasmettere ai sostituti d’imposta, in via telematica, i modelli 730-4 ricevuti, affinché i sostituti stessi possano effettuare i relativi conguagli a debito o a credito sulle retribuzioni, compensi o pensioni erogati;
- per ricevere in via telematica dall’Agenzia delle Entrate i dati relativi ai modelli 730-4, i sostituti d’imposta devono effettuare un’apposita comunicazione all’Agenzia stessa.
Per ricevere in via telematica dall’Agenzia delle Entrate i dati riguardanti i conguagli relativi ai modelli 730/2012, i sostituti d’imposta devono effettuare un’apposita comunicazione all’Agenzia stessa, entro il 2.4.2012 (in quanto il 31.3.2012 cade di sabato).
Soggetti obbligati ed esclusi
Da quest’anno, le suddette procedure di invio telematico dei modelli 730-4 riguardano obbligatoriamente tutti i sostituti d’imposta (salve alcune eccezioni), essendosi conclusa positivamente la fase di avvio graduale attuata negli scorsi anni.
La nuova procedura di invio dei modelli 730-4 si applica:
- a tutti i sostituti d’imposta con domicilio fiscale in Italia, sia privati che pubblici, salve le eccezioni di seguito indicate;
- sia ai modelli 730 elaborati dai CAF-dipendenti che a quelli elaborati dai professionisti abilitati all’esercizio dell’attività di assistenza fiscale (dottori commercialisti, esperti contabili e consulenti del lavoro).
Per l’anno 2012, continuano a restare esclusi dall’ambito applicativo della nuova procedura di invio dei modelli 730-4 i seguenti sostituti d’imposta:
- INPS (si segnala che l’INPDAP è stato soppresso e le relative funzioni sono state trasferite all’INPS);
- Ministero dell’Economia e delle Finanze (personale centrale e periferico gestito dal Service Personale Tesoro).
Tali sostituti d’imposta, infatti, ricevono già i modelli 730-4 in via telematica, ma mediante l’utilizzo di propri sistemi.
Trasmissione dei modelli 730-4
I CAF-dipendenti e i professionisti abilitati all’attività di assistenza fiscale devono comunicare il risultato contabile dei modelli 730 (modelli 730-4):
- in via telematica all’Agenzia delle Entrate, invece che al sostituto d’imposta;
- nello stesso file contenente i dati della dichiarazione.
La suddetta trasmissione telematica deve avvenire:
- entro il 30 giugno di ciascun anno, per i modelli 730 “ordinari”;
- ovvero entro il 10 novembre, per i modelli 730 “integrativi”.
A seguito della trasmissione telematica dei dati, l’Agenzia delle Entrate provvede a:
- fornire ai CAF e ai professionisti abilitati, entro i successivi 5 giorni, l’attestazione di ricezione dei modelli 730-4;
- rendere disponibili i modelli 730-4 ai sostituti d’imposta (o ai loro intermediari appositamente incaricati), in via telematica, entro 10 giorni dalla ricezione;
- confermare ai CAF e ai professionisti abilitati, entro 15 giorni dalla ricezione dei modelli 730-4, la disponibilità dei dati comunicati ai sostituti d’imposta o ai loro intermediari incaricati.
Vengono, quindi, eliminati, di regola, i rapporti di comunicazione diretta tra i CAF-dipendenti o i professionisti abilitati e i sostituti d’imposta.
Rinvio per approfondimento
Per un approfondimento normativo ed operativo, per gli utenti registrati, si rimanda alla sezione:
del sito web www.studioansaldi.eu
20/03/2012